La recente sentenza n. 18287/2018, pronunciata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, ha risolto, almeno allo stato, l’importante contrasto giurisprudenziale che si era creato tra l’orientamento espresso nella precedente sentenza (sempre delle Sezioni Unite) n. 14490/1990 e quello espresso con la sentenza n. 11504/2017.
In forza della sentenza del1990, il “mantenimento del tenore di vita condotto in costanza di matrimonio” costituiva il parametro principale al quale rapportare l’inadeguatezza economica del coniuge più debole economicamente, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile.
Con la sentenza del 2017 (nota come sentenza Grilli), il criterio per l’eventuale riconoscimento dell’assegno divorzile era diventato quello della mancanza di indipendenza e autosufficienza economica, superando così il predetto tradizionale criterio del “mantenimento del tenore di vita” in costanza di matrimonio.
L’innovativa sentenza del 2018, ha sostanzialmente evidenziato l’incompletezza di entrambi i predetti indirizzi, sostenendo che “… entrambi i parametri, il tenore di vita matrimoniale (specie se potenziale) e l’autonomia o l’indipendenza economica (…) sono esposti al rischio dell’astrattezza e del difetto di collegamento con l’effettività della relazione matrimoniale” e stabilito che l’assegno divorzile debba, sostanzialmente, adempiere ad una funzione equilibratrice e perequativa.
Ecco dunque i principali passaggi della sentenza in commento.
- L’assegno divorzile deve avere una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa;
- è necessario accertare l’eventuale inadeguatezza dei mezzi o dell’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive;
- deve essere considerato il contributo fornito, da chi richiede l’assegno divorzile, alla conduzione della vita famigliare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi.
Le Sezioni Unite hanno considerato comunque prioritaria la valutazione del contributo fornito dall’ex coniuge “più debole economicamente” alla formazione del patrimonio comune e del profilo economico dell’ex coniuge.
Il contributo fornito dal coniuge “più debole”, ai fini della predetta valutazione, assume particolare rilievo soprattutto laddove abbia comportato la necessità di rinunce (quali, a titolo esemplificativo, la rinuncia alla carriera professionale o ad una attività lavorativa).
Grande importanza rivestirà pertanto, da parte dei Giudici di merito, il verificare, in caso di accertata disparità economica tra i coniugi, se la scelta di rinuncia da parte del coniuge più debole era stata compiuta nell’interesse prioritario della famiglia, ovvero da ragioni di utilità o di opportunità (come ad esempio il lasciare un’attività lavorativa non apprezzata o con scarse possibilità di progressione di carriera, ovvero la poca propensione al lavoro).
I principi stabiliti dalle Sezioni Unite sono stati recepiti con immediatezza in sede di merito.
Interessante la sentenza pronunciata il 17 luglio 2018 dal Tribunale di Pavia (Presidente Dott.ssa Bellegrandi, Giudice relatore Dott.ssa Frangipani, Giudice dott.ssa Caldore).
Nel caso esaminato, nel 2016 il Tribunale pavese aveva pronunciato, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi.
La loro separazione era avvenuta in forma consensuale nel 2004 e prevedeva, sul piano patrimoniale, un assegno mensile a carico del marito a titolo di concorso al mantenimento della moglie € 4.500.
Nel 2015 il reddito netto del marito ammontava a circa € 120.000, successivamente ridotto, a seguito di pensionamento, a circa € 62.000 (reddito netto da pensione).
La moglie non godeva invece di alcun reddito da lavoro né da pensione, risultando invece proprietaria di un immobile con box nel centro di Pavia e titolare di investimenti mobiliari per circa € 576.000.
La moglie chiedeva al Tribunale il riconoscimento dell’assegno di mantenimento, nella misura definita in sede di separazione.
Il Tribunale pavese conclude che il raffronto tra le posizioni economiche dei due coniugi induce a ritenere che non vi sia tra loro disparità e che, pertanto, non vi siano i presupposti per attribuire alla ex moglie l’assegno divorzile.
Precisa peraltro il Tribunale che “qualora si volesse, in ipotesi, ravvedere una miglior condizione dell’attore (ndr. il marito), i criteri indicati dalle Sezioni Unite e le considerazioni sopra espresse sul limite dell’assegno con riguardo alla funzione compensativa inducono il Collegio a respingere la domanda di parte convenuta (ndr. la moglie)”.
Vanno evidenziati alcuni dei passaggi più significatici della sentenza del Tribunale pavese.
“La Suprema Corte non ha pretermesso l’esigenza di evitare rischi di lucupletazione ingiustificata dell’ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell’altro ex coniuge, e anche per tale motivo ha definitivamente superato il criterio del tenore di vita goduto o fruibile durante la vita matrimoniale”.
“A giudizio di questo Tribunale, i passi della sentenza delle Sezioni Unite che fanno riferimento alla perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell’accesso al lavoro, tanto più aggravata dall’età e alla funzione equilibratrice-perequativa dell’assegno di divorzio, non possono essere intesi nel senso di attribuire all’assegno di divorzio la funzione di ovviare alle sperequazioni che esistono nel mercato del lavoro e nel riconoscimento, anche economico, del lavoro extra-domestico femminile. In altri termini, se è notorio che la situazione sociale purtroppo penalizza le donne, rispetto agli uomini, sia nella ricerca del lavoro, sia nelle prospettive di carriera, addirittura (in molti casi nel settore privato) nella retribuzione pur a parità di mansioni, di tale notoria situazione si deve tener conto solo al fine di valutare in concreto se una ex moglie possa o meno trovare lavoro, dopo il divorzio e dopo una vita matrimoniale nella quale per scelta concorde dei coniugi si era dedicata esclusivamente alla famiglia. La medesima situazione non può però essere posta a base della decisione sull’assegno divorzile per “pareggiare” le condizioni degli ex coniugi laddove esse sarebbero comunque state diverse in assenza delle nozze. Diversamente opinando, si attribuirebbe al matrimonio un compito del tutto incompatibile con la natura dell’istituto, a favore di scelte matrimoniali basate sulla convivenza economica, e si darebbe legittimità alla “locupletazione ingiustificata” che le stesse Sezioni Unite hanno censurato quando hanno sottoposto a critica serrata il criterio del tenore della vita matrimoniale”.
“Ritiene questo Collegio, pur consapevole della difficoltà di formulare in concreto una valutazione di questo genere (ndr. circa l’accertamento sul rilievo causale degli indicatori sulla sperequazione determinatasi, da un lato, e la funzione riequilibratrice, che come detto non deve essere finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endo-famigliare precedente, dall’altro lato), che sia necessario cercare di comprendere, nelle singole fattispecie, quale avrebbe potuto essere il percorso di vita del coniuge richiedente l’assegno qualora non si fosse sposato e raffrontare la situazione che si sarebbe potuta creare in tal caso con quella determinata dal divorzio. Altrimenti detto, nel giudizio prognostico relativo alle aspettative sacrificate, che comporta una valutazione “come se” un determinato fatto non fosse accaduto, l’elemento da eliminare è il matrimonio e non il divorzio”.
Mi riservo di ritornare in argomento anche alla luce di future pronunce del Tribunale di Lecco.
Avv. Stefano Gheza



